L’ISEE è l’unico strumento da prendere in considerazione per stabilire le compartecipazioni per le prestazioni socio-sanitarie rese dalla Pubblica Amministrazione ai disabili e l’indennità di accompagnamento non può essere assimilata ad un reddito, incidente sulla condizione patrimoniale. Sono questi i principi stabiliti dall’importante sentenza n. 169 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, pubblicata il 9 febbraio 2026.

La decisione del TAR pugliese prende le mosse da un ricorso presentato da una donna gravemente disabile contro il Comune di Taranto e l’Asl competente per territorio. L’amministratore di sostegno della donna, ricoverata in una residenza sanitaria assistenziale in quanto completamente non autosufficiente, aveva richiesto al Comune l’integrazione della retta, ma la richiesta era stata respinta perché il Comune aveva eccepito che la donna aveva un maggiore introito patrimoniale perché aveva ricevuto numerose mensilità arretrate dell’indennità di accompagnamento.

Il Tar ha dato ragione alla donna, statuendo che l’indennità di accompagnamento non può essere equiparato a reddito disponibile e quindi non è in alcun modo recuperabile dalla pubblica amministrazione, annullando tutti gli atti che obbligavano l’amministratore di sostegno ad utilizzare quelle somme per pagare la struttura assistenziale ed ha, conseguentemente, condannato il Comune di Taranto, l’ASL tarantina e la Regione Puglia al pagamento delle spese legali.

Per il Tar Puglia, il Comune di Taranto ha sbagliato a recuperare, operando una sostanziale compensazione, “i maggiori esborsi sostenuti per i costi di degenza nel periodo precedente, nel quale la ricorrente, secondo l’impostazione dell’Amministrazione, avrebbe dovuto personalmente farsi carico di dette spese alla luce degli emolumenti percepiti per indennità di accompagnamento e della sua qualità di comproprietaria di un immobile.” Anzi, alla donna era stato addirittura contestato di non aver comunicato agli enti pubblici di aver ricevuto quegli arretrati.

I giudici amministrativi hanno, invece, ricordato che ormai la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che l’ISEE rappresenta il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi delle suddette prestazioni (cfr. Cons. Stato, III, nm. 1505/2020 e 2979/2022). Si considera anche che “la soglia dell’eventuale sopportazione della spesa da parte del beneficiario della prestazione assistenziale” può essere determinata solo dallo Stato, in quanto ciò garantisce “’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza”, come affermato in modo inequivoco dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza 91 del 2020.

Per cui, le pubbliche amministrazioni, nel richiedere una compartecipazione finanziaria all’utente possono prendere come riferimento esclusivamente l’ISEE, che rappresenta “l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Sono, infatti, in gioco diritti costituzionali garantiti dall’articolo 117 comma 2 della Carta. Gli enti pubblici possono certamente ampliare e meglio modulare i requisiti ma non possono restringere le misure di tutela che sono garantite alle persone fragili.

D’altronde, l’articolo 2-sexies del D.l. n. 42/2016, convertito con L. n. 89/2016, proprio in riferimento all’ISEE, ha ribadito l’esclusione dal “reddito” disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti, in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’Irpef.

Invece, spiega il Tar Puglia, “l’ente comunale risulta, dunque, aver inteso equiparare l’indennità di accompagnamento percepita a un vero e proprio reddito della stessa, incidente sulla sua condizione patrimoniale. 12.4. Una simile equiparazione tuttavia, alla luce del complesso delle disposizioni ordinamentali sopra richiamate, non è ammissibile.” Da qui la vittoria del ricorso della cittadina disabile.

Michele M. Ippolito