Il caso esaminato dall’ordinanza n. 284/2026 del TAR Lazio offre lo spunto per una riflessione sui confini della discrezionalità tecnica e sul principio di proporzionalità nell’azione amministrativa in materia di esclusione di un candidato in un concorso pubblico nel corpo dei Vigili del Fuoco per uso di sostanze alcoliche. La vicenda trae origine dal giudizio di non idoneità espresso nei confronti di un aspirante pompiere a seguito di un accertamento che aveva confermato la presenza di etanolo nei campioni biologici. Il ricorrente contestava la decisione del Ministero dell’Interno, facendo rilevare che tale riscontro fosse riconducibile alla partecipazione a un banchetto nuziale avvenuto il giorno precedente il prelievo e supportando la propria tesi con esami clinici approfonditi (quali il test del capello per EtG e la ricerca della transferrina carboidrato-carente), entrambi con esito negativo e dimostrativi della non abitualità del consumo.
Il nucleo della controversia risiede nell’erronea interpretazione sistematica operata dalla commissione medica, la quale ha proceduto a una dubbia assimilazione tra il consumo di alcol e quello di sostanze psicotrope. Mentre per queste ultime l’ordinamento attribuisce rilevanza anche al consumo episodico o sporadico, la disciplina specifica dettata dal D.M. n. 166/2019 per il Corpo dei Vigili del Fuoco stabilisce un criterio differente per l’alcol. Il citato decreto, invero, prevede l’esclusione solo in caso di rilevazione di forme patologiche di consumo, ovvero a quelle abitudinarie o croniche, non di certo per quelle episodiche. Il TAR Lazio, accogliendo l’istanza cautelare, ha rilevato come l’istruttoria condotta dall’Amministrazione sia risultata carente per non aver approfondito la natura del consumo, limitandosi a un dato estemporaneo, senza considerare gli ulteriori accertamenti tecnici prodotti dal candidato. Ne consegue che, nel bilanciamento tra l’esigenza di garantire l’integrità del personale operativo e il diritto del candidato al corretto svolgimento delle prove, non è consentito applicare analogicamente regimi restrittivi previsti per fattispecie diverse, dovendo l’Amministrazione attenersi rigorosamente alla distinzione normativa tra uso occasionale e dipendenza patologica.