È legittimo il licenziamento irrogato da un ufficio disciplinare la cui composizione è mutata, anche radicalmente, tra la contestazione dell’addebito e la decisione finale. Lo afferma la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2389 del 4 febbraio 2026, in cui affronta proprio il tema della competenza e della composizione degli organismi disciplinari all’interno degli Enti Locali. Il caso trae origine dall’impugnazione di un licenziamento intimato da un comune calabrese ad un proprio dipendente, che eccepiva la carenza di legittimazione dell’UPD, mutato nella sua composizione nel corso dello svolgimento dell’iter procedimentale a carattere disciplinare. Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e nella portata delle riforme introdotte dal D.Lgs. 75/2017. La Cassazione chiarisce preliminarmente che le regole sulla competenza disciplinare hanno carattere imperativo solo ai fini della piena garanzia della terzietà dell’organo giudicante. Tale principio postula esclusivamente una separazione fisica e organizzativa tra l’UPD e l’ufficio in cui il dipendente presta servizio, non attribuendo invece natura imperativa alle singole norme regolamentari interne che disciplinano il funzionamento dell’ufficio stesso. Ne consegue che l’amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia, può legittimamente modificare la composizione dell’organo nel corso del tempo, anche inserendo professionisti esterni per rafforzare l’indipendenza del giudizio, senza che ciò possa essere invocato dal lavoratore come motivo di nullità, salvo prova di una effettiva lesione del diritto di difesa e della violazione del principio di terzietà del collegio.
Antonio Forte