L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha adottato un Atto di orientamento riguardo all’applicazione dell’ 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell’amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo articolo 86 TUEL, nella specie “liberi professionisti”.
L’articolo 86 del TUEL dispone, nel secondo comma che “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. […]”.
Viene affermato nel documento che questa disposizione ha fatto registrare due diversi orientamenti, l’uno della magistratura contabile (ex plurimis, Corte conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. n. 21/2019/PAR), l’altro della Corte di cassazione (ord. n. 24615/2023).
Secondo l’orientamento della Corte dei conti, l’art. 86, comma 2, TUEL troverebbe applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste dal primo comma dell’art. 86 in un ente avente la popolazione ivi prevista si astenga del tutto dall’attività lavorativa (circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare in costanza di espletamento del mandato amministrativo);
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, “per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell’attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall’altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione. Da ciò consegue che la previsione del beneficio dell’accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell’attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest’ultimo, la sospensione integrale dell’attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa. D’altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell’art. 86, inevitabilmente interferisce sull’attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”;
L’Osservatorio, quindi evidenzia che il citato art. 86, comma 2, TUEL, sulla base della richiamata giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di cassazione, presenta due diverse soluzioni interpretative:
a) la prima indicata dalla giurisprudenza contabile secondo cui il versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell’ente spettante ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive sarebbe condizionata al presupposto dell’astensione lavorativa a garanzia dei principi costituzionali della concorrenza e della parità di trattamento tra lavoratori dipendenti (art. 86, comma 1) e non dipendenti (art. 86, comma 2);
b) la seconda indicata dalla giurisprudenza della cassazione secondo cui detto versamento non sarebbe condizionato al presupposto dell’astensione lavorativa sulla base del principio costituzionale di cui all’art. 51 Cost. da estendere alla conservazione del “posto di lavoro”;
Conseguentemente afferma che “nel prendere atto di tale diversa opzione ermeneutica, quale soluzione per l’ente, segnatamente anche in vista di un possibile contenzioso innanzi al Giudice del lavoro, sembra da preferire l’ipotesi interpretativa proposta dalla Corte di cassazione, segnatamente in considerazione del potere nomofilattico della Cassazione cui fa riferimento la giurisprudenza di merito del giudice del lavoro e adotta il seguente orientamento:
“Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell’ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all’art. 86, comma 2, TUEL, l’orientamento applicativo da seguire nell’applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività
professionale”.