Per gli incarichi, del tutto speciali, di cui all’art. 110 TUEL (sia primo sia secondo comma), la possibilità di superamento dei 36 mesi è, dunque, espressamente prevista (là dove la norma, al comma 3, stabilisce che: «i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica» e cioè cinque anni) ma, a ben guardare, anche dal d.lgs. n. 165/2001 (che, come detto, prevede una durata minima di tre anni) né può dirsi che tale superamento sia violativo del diritto unionale (che ai fini della configurabilità dell’abuso non ha fissato un limite temporale ma ne ha rimesso la determinazione agli Stati membri)
È quanto viene affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza 12837/2024) laddove si aggiunge che la tesi dell’applicabilità del limite dei 36 mesi contrasta con il tenore letterale della norma che fissa la durata massima in misura pari al mandato elettivo; contrasta anche con il citato precedente di questa Corte n. 478/2014 cit. che ha ritenuto applicabile il limite minimo triennale.