(SF) Un gruppo di condomìni ha presentato appello, dopo avere viste non accolte le proprie ragioni finalizzate all’annullamento di un ordinanza di rilascio di un immobile di proprietà comunale destinata a standard urbanistici e illegittimamente occupata.
In particolare viene contestato che l’area sia occupata da oltre vent’anni dagli stessi condomìni, tanto che con provvedimento sindacale n. 110 del 27 ottobre 1986, il Comune espressamente autorizzava i due condomìni “a poter eseguire lavori di sistemazione a verde e recinzione del lotto di terreno di proprietà comunale” e che l’ordinanza sia stata emessa dal dirigente, invece dal Sindaco.
Il Tar ha respinto tutte le censure formulate in primo grado osservando che l’autotutela esecutiva esercitata dal Comune non incontra limiti di tempo e non richiede specifici oneri motivazionali diversi dal mero ripristino della legalità, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento a fronte di occupazioni palesemente abusive. Ha, inoltre, ritenuto sussistente la competenza del dirigente comunale ad adottare l’atto in parola.
Il Consiglio di Stato (sentenza 862/024) nel confermare la decisione del Tar afferma che l’autorizzazione sindacale ad eseguire i lavori di recinzione depone in senso esattamente contrario a quello preteso. Infatti il provvedimento del sindaco intesa ad ottenere l’autorizzazione a realizzare, a cura e spese degli stessi, i lavori di sistemazione a verde e di parziale recinzione “del lotto di terreno di proprietà comunale”, concedeva l’autorizzazione a condizione che l’area restasse a disposizione dell’amministrazione comunale “per l’uso che alla stessa è proprio, e che sia garantita la sola accessibilità pubblica al lotto”.
Sull’area, infatti, la parte appellante non può rivendicare alcuna titolarità né possessoria né proprietaria, in ipotesi derivante da usucapione, sia per la natura del bene, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di cui all’articolo 826 del codice civile, sia per assenza dei presupposti di ciascuna delle suddette situazioni, le quali, in ogni caso, necessiterebbero di apposite pronunce del giudice ordinario, nel caso di specie assenti, sia per quanto riguarda il possesso sia per quanto riguarda la proprietà.
Ai beni del patrimonio indisponibile è applicabile il principio, in tema di sdemanializzazione tacita, la quale è ravvisabile solo in presenza di atti e/o fatti che mostrino inequivocabilmente la perdita di destinazione ad uso pubblico del bene, non potendosi desumere tale conseguenza dalla mera circostanza che il medesimo non sia più adibito, anche per lungo tempo, all’uso pubblico.
Viene inoltre confermata la competenza del dirigente ad adottare il provvedimento. Premesso il fondamentale ed insuperabile principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione, l’attività di sgombero di proprietà comunali non ha alcun contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione, sicché il relativo provvedimento può essere legittimamente adottato dal dirigente preposto allo specifico settore, rinvenendosi la fonte del relativo potere nella previsione di cui all’art. 107, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.