Il diritto di accesso ai fini della tutela di un interesse giuridico non può incontrare il limite della tutela della riservatezza. È quanto viene ribadito dai giudici del TAR Campania con la sentenza 2608/2023 che riguarda il caso di un cittadino a cui il Comune nega l’accesso ai filmati registrati dalla telecamere di videosorveglianza, richiesti per verificare l’autore di un danneggiamento della propria autovettura, regolarmente parcheggiata.
A giudizio del Comune l’interesse della ricorrente non sarebbe sufficiente presupposto per l’accesso a immagini potenzialmente anche di notevole incisività nella vita privata dei cittadini; – qualora si consentisse tale accesso anche per tali fattispecie, la Polizia Municipale sarebbe esposta ad una moltitudine, ingestibile, di istanze; – la richiesta di accesso di parte ricorrente, avendo ad oggetto un numero di ore estremamente significativo e non un evento specifico andrebbe a ledere ingiustificatamente il diritto alla privacy; – il diritto di accesso di cui alla legge n. 241 del 1990 non potrebbe comunque essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza perché la richiesta non avrebbe ad oggetto un documento già esistente e in possesso del soggetto intimato ma sarebbe finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste; – la Polizia municipale avrebbe operato nel rispetto del regolamento comunale in materia e delle indicazioni cautelative del Garante della privacy e, in assenza di una fattispecie di reato, non sarebbe giustificabile l’attivazione di uno strumento che avrebbe invece finalità di tutela di interessi di maggiore rilevanza.
I giudici, accogliendo il ricorso, ribadiscono che le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrino nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l’ampia dizione di cui all’ art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990 e considerato che si tratta di immagini già esistenti, registrate dal comune nell’esercizio di una attività di pubblico interesse e ancora in possesso dello stesso.
La nozione normativa di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, è, infatti “ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale”
Come di recente chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2020, l’accesso “difensivo” è infatti costruito come “una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la “necessità” della conoscenza dell’atto o la sua “stretta indispensabilità”, nei casi in cui l’accesso riguardi dati sensibili o giudiziari”; inoltre, nel caso dei c.d. dati supersensibili l’accesso difensivo è subordinato anche al criterio della “parità di rango”.
Quanto al bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo (preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato) e la tutela della riservatezza, è il medesimo comma 7 dell’art. 24 l. n. 241 del 1990 ad individuare i criteri di composizione degli interessi confliggenti, modulandoli in ragione del grado di intensità dei contrapposti interessi.
Anche in sede di successiva Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Consiglio
di Stato ha ribadito che “l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”.
In particolare, alla luce dei criteri citati e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, l’accesso richiesto va consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che ha riguardato l’autovettura della ricorrente e la targa del veicolo danneggiante – le uniche strettamente indispensabili alla difesa della ricorrente considerato che sono quelle che consentono di verificare i fatti occorsi e di individuare tramite il numero di targa del veicolo danneggiante il relativo proprietario, civilmente responsabile, cui avanzare richiesta di risarcimento dei danni -, con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone e di quelle che contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda.