La sezione siciliana della Corte dei Conti (612/2020) condanna un sindaco per essersi avvalso, indebitamente di una norma regionale (legge R. 7/1992, art. 14) che consente al Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il conferimento di incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’amministrazione.

L’incarico era stato attribuito al responsabile finanziario di un altro comune, peraltro titolare di un incarico analogo in altro ente, e aveva ad oggetto:

  • il supporto nelle attività connesse alla programmazione e gestione finanziaria ed economica
  • il supporto nelle attività connesse alle problematiche dello sviluppo locale;
  • supporto nelle attività connesse all’acquisizione delle risorse finanziarie con particolare riferimento alle entrate di natura tributaria
  • supporto alle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell’esperto.

La Corte rileva che l’incarico sarebbe genericamente attribuito e, pertanto risulterebbero incomprensibili i presupposti legittimanti il conferimento, le concrete attività che l’esperto avrebbe dovuto svolgere e quale fondamentale apporto professionale potesse essere, dallo stesso, fornito.
Inoltre, le materie oggetto dell’incarico, ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali e dello Statuto comunale, risulterebbero essere di competenza del Consiglio comunale, su proposta della Giunta, e non del Sindaco.

Peraltro, nelle medesime materie, l’ordinamento degli enti locali prevede che l’organo politico sia supportato da idonea assistenza tecnica attribuita, in primis, al Responsabile dei servizi finanziari dell’Ente, ma anche dal Collegio dei Revisori.