SENTENZA ANONIMIZZATA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA Sentenza n. 220/2026 [OMISSIS – DATI IDENTIFICATIVI] La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, composta dal Presidente-relatore e da due giudici, ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale nei confronti di: - un dirigente comunale responsabile di un settore amministrativo e, in altro periodo, del settore finanziario; - il segretario generale dell’ente, anche dirigente del settore competente. Sono omessi i nomi, i dati anagrafici, i codici fiscali, gli indirizzi, i domicili, gli indirizzi PEC, i nominativi dei difensori, dei magistrati, del personale di segreteria, dei rappresentanti del pubblico ministero e di ogni altro soggetto fisico. Sono altresì omessi o generalizzati i riferimenti identificativi al Comune, agli enti destinatari dei beni, agli operatori economici, alle autorità pubbliche e religiose coinvolte, nonché i numeri di protocollo e gli elementi non indispensabili alla comprensione della decisione. RITENUTO IN FATTO 1. La Procura regionale conveniva in giudizio alcuni amministratori e dirigenti di un ente locale campano in relazione all’acquisto di doni istituzionali di elevato valore, effettuati in occasione di eventi e riconoscimenti di carattere istituzionale. Le iniziative riguardavano: - una chiave d’oro destinata a un componente del Governo; - un orologio automatico destinato a un dirigente di vertice di un’amministrazione statale; - un rosario in oro e pietre preziose destinato a un’autorità religiosa; - una seconda chiave d’oro, con pietre preziose, destinata a un ulteriore componente del Governo. 2. La Procura contestava l’illegittimità delle spese per la mancanza dei presupposti sostanziali e procedurali delle spese di rappresentanza, con particolare riferimento: - all’elevato valore economico dei beni; - alla violazione dei criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità; - all’assenza di una preventiva deliberazione della Giunta; - alla successiva ratifica di procedure già avviate o concluse; - alla mancata osservanza del regolamento comunale; - al mancato rispetto dei principi di concorrenza e rotazione; - al concorso causale dei dirigenti che avevano curato l’istruttoria, l’affidamento, l’impegno, la liquidazione e l’espressione dei pareri. 3. Le spese contestate comprendevano, in particolare: - euro 9.918,60 per una chiave d’oro; - euro 1.708,00 per un orologio automatico; - euro 5.380,20 per un rosario in oro e pietre preziose; - euro 14.823,00 per una seconda chiave d’oro con pietre preziose. Il totale dei beni acquistati ammontava a euro 31.829,80. 4. La difesa sosteneva che le iniziative erano state assunte dagli organi politici dell’ente e che i dirigenti si erano limitati a dare esecuzione alle relative disposizioni. Veniva inoltre invocata la ratifica successiva della Giunta, nonché l’assenza di danno in ragione della restituzione di un bene a un’amministrazione statale e del versamento, da parte di un destinatario, del relativo controvalore a un ministero. 5. Nel corso del giudizio veniva acquisito il regolamento comunale sulle spese di rappresentanza, che prevedeva, tra l’altro: - la preventiva definizione delle spese da parte della Giunta; - l’indicazione delle ragioni e delle circostanze dell’iniziativa; - l’impegno della spesa mediante determinazione dirigenziale; - la rendicontazione analitica; - il rispetto delle procedure previste dalla disciplina dei contratti pubblici; - una specifica deliberazione per le iniziative di entità superiore a quelle ordinariamente programmate; - la possibilità di omaggi e atti di cortesia di valore simbolico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Competenza territoriale L’eccezione di incompetenza territoriale viene respinta. La condotta e l’evento dannoso si sono realizzati nell’ambito territoriale della Sezione, poiché gli atti sono stati adottati da amministratori e funzionari dell’ente locale, mentre i pagamenti sono stati effettuati dal relativo bilancio. È irrilevante il luogo di residenza o il centro di interessi dei destinatari dei doni, non convenuti in giudizio quali responsabili del danno. 2. Spese di rappresentanza Le spese di rappresentanza devono essere rivolte all’esterno e direttamente collegate alle finalità istituzionali dell’ente. Devono inoltre essere rigorosamente motivate e documentate, nonché rispettare i criteri di ragionevolezza, sobrietà, economicità e congruità. Il collegamento dell’evento con l’interesse istituzionale dell’ente non rende automaticamente lecita qualsiasi spesa sostenuta in occasione dell’evento. La spesa deve essere contenuta nello stretto necessario per celebrare adeguatamente l’iniziativa. Ogni ulteriore esborso non indispensabile o sproporzionato può risultare privo di inerenza e quindi non giustificabile. 3. Valore simbolico dei doni La disciplina regolamentare dell’ente, nel richiamare omaggi e atti di cortesia di valore simbolico, esclude l’acquisto di beni dotati di elevato valore economico intrinseco. Il dono istituzionale deve essere evocativo dell’evento e dell’identità dell’ente, senza assumere una funzione remunerativa, compensativa o di attribuzione di un beneficio personale al destinatario. Sono coerenti con tale funzione, in via esemplificativa, targhe, medaglie, pergamene, libri, coppe e altri oggetti di valore modesto. Non risultano invece coerenti beni in oro, gioielli, orologi di pregio, diamanti o pietre preziose di valore elevato. 4. Regolamento comunale L’ente locale, adottando un regolamento sulle spese di rappresentanza, ha autolimitato la propria discrezionalità. La disciplina interna diventa quindi parametro di legittimità dell’azione amministrativa e della responsabilità erariale. Il regolamento richiedeva una deliberazione preventiva della Giunta, con specificazione dell’iniziativa, delle relative ragioni e dell’importo. Per iniziative particolari e di elevata entità era richiesta una procedura rafforzata, comprensiva della verifica delle finalità istituzionali e della compatibilità con le disponibilità di bilancio. 5. Competenza degli organi L’iniziativa della spesa spettava all’organo politico competente, mentre la Giunta doveva deliberare preventivamente sulla cerimonia e sulle relative spese. La soglia di euro 5.000 non attribuiva automaticamente al dirigente una competenza generale. La deroga alla preventiva deliberazione della Giunta poteva operare soltanto in presenza di uno stanziamento di bilancio specifico e previamente individuato, relativo all’intervento o alla manifestazione. 6. Inidoneità della ratifica tardiva La ratifica successiva della Giunta non è idonea a sanare le procedure quando sia intervenuta dopo l’avvio, il perfezionamento o la liquidazione dell’acquisto. Una deliberazione meramente ricognitiva o ratificatoria non può sostituire la valutazione preventiva richiesta dal regolamento, né può sanare la mancata considerazione del valore del bene, dei costi complessivi, della copertura finanziaria e della procedura rafforzata. L’avvio dell’esecuzione prima dell’adozione della deliberazione preventiva deve ritenersi illegittimo. 7. Ruolo dei dirigenti I dirigenti non possono essere considerati meri esecutori della volontà politica quando partecipino direttamente alla scelta dei beni, all’istruttoria, all’affidamento, all’impegno, alla liquidazione e all’espressione dei pareri. Il dirigente deve verificare la conformità dell’operazione alla legge, al regolamento dell’ente, al bilancio e ai principi di sana amministrazione. In presenza di una manifesta illegittimità deve formulare una formale osservazione o rimostranza e, se necessario, arrestare il procedimento. Il dirigente non è chiamato a sostituirsi all’organo politico nella valutazione dell’opportunità dell’evento, ma deve impedire che l’indirizzo politico si traduca in una spesa manifestamente sproporzionata o non conforme alle regole dell’ente. 8. Pareri di regolarità tecnica e contabile I pareri previsti dall’art. 49 TUEL non costituiscono formule di stile. Essi richiedono la verifica della correttezza tecnica o contabile dell’atto, della competenza dell’organo, della completezza dell’istruttoria, della corretta imputazione della spesa e dei suoi effetti sul bilancio. È incongruo attestare l’assenza di riflessi economici, finanziari o patrimoniali quando l’atto riguarda una spesa già impegnata, un bene già acquistato, una fattura già liquidata o una procedura destinata a produrre effetti sul patrimonio dell’ente. 9. Elemento soggettivo La Corte ritiene provata la consapevolezza della violazione e, quanto meno, l’accettazione del rischio di produrre il danno sulla base della pluralità degli elementi considerati: elevato valore dei beni, contrasto con il regolamento, reiterazione delle condotte, partecipazione dei dirigenti all’intero procedimento, rilascio di pareri favorevoli, mancata rimostranza e conoscenza di precedenti condotte più sobrie dell’ente. 10. Finanza pubblica allargata La restituzione di un bene allo Stato o il versamento del suo controvalore a un’amministrazione statale non elimina il danno subito dal Comune. La nozione di finanza pubblica allargata ha funzione contabile e sistemica. Essa non opera come scriminante della condotta né determina automaticamente la compensazione del danno subito dal singolo ente locale. Eventuali vantaggi conseguiti da altra amministrazione possono essere valutati, ricorrendone i presupposti, nella quantificazione del danno, ma presuppongono l’esistenza del danno e non lo eliminano in radice. 11. Quantificazione Per i primi due beni, il danno è determinato in euro 11.626,60, ridotto di euro 450 per il valore ritenuto ammissibile come omaggio di modico valore, con danno residuo di euro 11.176,60. La quota riferibile al dirigente interessato è pari a euro 3.352,98. Per gli altri due beni, il danno è determinato in euro 20.203,20, con detrazione del valore ritenuto ammissibile per omaggi di modico valore. La quota complessivamente imputata ai due dirigenti è pari a euro 3.840,64, posta in solido tra loro. DISPOSITIVO La Corte dei conti, definitivamente pronunciando, condanna: 1. il dirigente responsabile del primo gruppo di attività al pagamento, in favore dell’ente locale, di euro 3.352,98; 2. il medesimo dirigente e il segretario generale-dirigente al pagamento, in solido tra loro, di euro 3.840,64; 3. i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio. Le somme sono maggiorate della rivalutazione monetaria, decorrente dai momenti delle rispettive liquidazioni fino alla pubblicazione della decisione, nonché degli interessi legali dalla condanna fino al soddisfo. [OMISSIS – FIRME E DATI IDENTIFICATIVI] Nota editoriale: il presente testo è una versione anonimizzata e redatta per finalità di studio e commento. Non costituisce copia conforme dell’originale e non deve essere utilizzato come documento ufficiale del procedimento.