TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sezione Seconda Sentenza n. 4140/2026 Pubblicata il 19 agosto 2026 sul ricorso n. 1674/2026, proposto da [Società ricorrente], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dai propri difensori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro [Comune resistente], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri difensori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune resistente sull’istanza trasmessa via PEC dalla dante causa della ricorrente in data 10 marzo 2026, finalizzata al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, relativa a due domande di permesso di costruire presentate al Comune, nonché per l’ordine di provvedere e la conseguenziale nomina di un commissario ad acta ovvero per l’emanazione di un ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune resistente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del 14 luglio 2026 il dott. [omissis] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha adito il Tribunale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune resistente sull’istanza volta al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento a due domande di permesso di costruire convenzionato concernenti un’area oggetto di pianificazione attuativa. 2. All’udienza, il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. 3. Il Collegio prende atto della dichiarazione e dichiara l’improcedibilità del ricorso. 4. Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; il giudice deve prenderne atto, senza potersi sostituire alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice dichiara il ricorso improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. L’interesse processuale, quale condizione dell’azione, deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere sino alla decisione. 5. Nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse deriva anche da un’autonoma circostanza. Nelle more del giudizio, il Comune resistente ha adottato la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, ha valutato negativamente le osservazioni presentate dalla ricorrente e ha quindi adottato un provvedimento definitivo di diniego delle istanze di permesso di costruire convenzionato. Il diniego è stato motivato con riferimento alla non conformità delle istanze alla convenzione urbanistica stipulata tra il Comune e il soggetto attuatore. In particolare, il Comune ha rilevato il contrasto con il cronoprogramma convenzionale, che prevedeva la priorità di realizzazione del primo lotto, concernente edilizia residenziale sociale e opere di urbanizzazione primaria, rispetto al lotto cui si riferivano le istanze, subordinandone la presentazione del titolo edilizio al completamento dei lavori del primo lotto, non ancora avviati. 6. Con l’adozione del provvedimento espresso è venuto meno lo stato di inerzia procedimentale posto a fondamento dell’azione proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e della richiesta di rilascio dell’attestazione prevista dall’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001. L’adozione di un atto esplicito in riscontro alla specifica istanza interrompe infatti l’inerzia e rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando il provvedimento adottato non abbia contenuto satisfattivo per il privato. Il risultato cui mira il giudizio avverso il silenzio è il superamento dell’inerzia e l’adozione di un provvedimento espresso, non il conseguimento necessario di un provvedimento favorevole. 7. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere. La prima ricorre quando la sopravvenienza elimina l’utilità della pronuncia senza soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente; la seconda richiede invece l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato mediante un provvedimento spontaneamente adottato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché nel caso in esame il provvedimento sopravvenuto è un diniego e la parte ricorrente non ha dedotto né dimostrato la piena soddisfazione della propria pretesa, il giudizio deve essere definito con pronuncia di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. 8. La dichiarazione resa in udienza dal procuratore della ricorrente e l’intervenuta adozione del provvedimento espresso privano di residua utilità una pronuncia di merito. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in [sede omessa] nella camera di consiglio del 14 luglio 2026. [Omesse le generalità dei magistrati e del personale di segreteria]