(SF) Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4103/2026, prende in esame il caso di un concorrente che lamenta di essere stato escluso ingiustamente dalla partecipazione a una prova selettiva per l’accesso alla dirigenza di un ente, in conseguenza del suo precedente licenziamento disposto dallo stesso ente
In particolare L’art. 4 del bando di concorso prevedeva tra, i requisiti generali di ammissione, la seguente condizione: «non essere stati destituiti … dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento … o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi
disciplinari”. L’appellante presentava domanda di partecipazione ma veniva escluso dal concorso in forza della ridetta clausola, ossia perché in precedenza licenziato per motivi disciplinari.
Il ricorrente lamentava la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità nella parte in cui si “opera un indebito
inasprimento dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, che comprime la possibilità di accedere ai concorsi pubblici”. Al riguardo rileva che, ai fini della valutazione dei requisiti per l’accesso, non sia stata effettuata una valutazione ponderata in ordine alla gravità dei fatti contestati.
I giudici rigettano il gravame affermando che nel caso di specie la valutazione ponderata (tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego) è stata omessa ma è anche vero che, più da vicino:
a) le due disposizioni regolamentari in discussione (art. 2 del DPR n. 487 del 1994 e art. 2 del DPR n. 3 del 1957) non hanno colpito la fattispecie in esame “per una durata illimitata nel tempo”, e ciò dal momento che la causa di esclusione ossia il licenziamento era stato solo di recente adottato. Dunque l’applicazione della causa di esclusione è stata attivata in modo pressoché immediato e non in chiave oltre misura dilatata sul piano temporale. Il meccanismo espulsivo, in altre parole, non ha operato sine die ossia in funzione di “definitivo impedimento” ;
b) sempre nel caso di specie, non si sarebbe comunque trattato di effettuare una simile ponderazione tra gravità del comportamento (che ha determinato il licenziamento disciplinare) e “divieto di concorrere ad altro impiego” ma, al contrario, tra gravità del comportamento e “divieto di concorrere per lo stesso impiego”;