(di Antonio Forte)
L’indennizzo spettante all’aggiudicatario a seguito della legittima revoca dell’aggiudicazione è circoscritto al solo danno emergente commisurato alle spese di partecipazione alla gara. Non rientrano nell’indennizzo i costi per attività preparatorie prive di prova sulla loro effettiva esecuzione, né le spese per beni poi rimasti nella disponibilità del patrimonio aziendale.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7116 del 25 settembre 2026, definisce i confini applicativi e i criteri di quantificazione dell’indennizzo da revoca nei contratti pubblici. La vicenda origina dal ricorso di un’impresa avverso il provvedimento con cui un comune campano ha revocato (e poi annullato in autotutela) l’aggiudicazione di una gara per la fornitura di shuttle elettrici. L’amministrazione, a seguito di riesame, ha riscontrato l’inidoneità dei mezzi offerti, ottenuti dalla riconversione di furgoni merci anziché progettati originariamente per il trasporto passeggeri. Il TAR Campania, in primo grado, aveva confermato la legittimità della revoca quale esercizio dello ius poenitendi, ma aveva riconosciuto alla società venticinquemila euro a titolo di indennizzo per le spese di apprestamento dei veicoli.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 7116 del 2026, ha accolto l’appello dell’ente locale, riformando la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla liquidazione dell’indennizzo. Sotto il profilo processuale, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che la permanenza dell’interesse alla tutela indennitaria impone la decisione nel merito della domanda ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo. Nel merito, la pronuncia ribadisce la distinzione tra risarcimento del danno ed indennizzo da atto lecito. Quest’ultimo non garantisce il ristoro integrale del pregiudizio, ma rappresenta una compartecipazione pubblica al solo danno emergente, circoscritto alle spese sostenute per partecipare alla procedura. Nella fattispecie della sentenza n. 7116/2026, la pretesa indennitaria per l’allestimento dei veicoli è risultata priva di riscontro probatorio, emergendo dalla corrispondenza tra le parti che l’attività non era mai iniziata. Inoltre, l’acquisto dei veicoli costituisce un incremento del patrimonio aziendale dell’impresa, idoneo ad essere reimpiegato in altre commesse, escludendone la natura di danno indennizzabile.
SENTENZA_7116_2026_consiglio di stato