(di Antonio Forte)
Il principio di equivalenza delle tutele ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 non impone la perfetta sovrapponibilità tra il contratto collettivo indicato negli atti di gara e quello applicato dall’operatore. La valutazione di equivalenza, rimessa alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, richiede l’accertamento di una sostanziale equiparabilità dei trattamenti economici e normativi complessivi, ammettendo scostamenti marginali al fine di non precludere l’accesso al mercato a specifiche categorie datoriali.
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, con la sentenza 29 settembre 2026, n. 1591, ha respinto il ricorso proposto da un consorzio arrivato secondo nella gara per la gestione integrata dei rifiuti urbani di un ente comunale. Il ricorso censurava la conferma dell’aggiudicazione in favore di una cooperativa sociale, eccependo l’incompatibilità tra il CCNL Igiene Ambientale prescritto dal disciplinare e il CCNL Cooperative Sociali applicato dall’aggiudicataria.
Nella sentenza 29 settembre 2026, n. 1591, il TAR Salerno perimetra l’applicazione dell’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 3 e 4 dell’Allegato I.01. Laddove l’operatore utilizzi un contratto afferente a un settore diverso rispetto a quello oggetto dell’appalto, non trova applicazione la presunzione di equivalenza di cui all’articolo 3, rendendosi necessaria la verifica prescritta dall’articolo 4. Tale disamina, svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, non deve ricercare un’impossibile identità simmetrica tra le discipline contrattuali, bensì la sostenibilità di un’equivalenza complessiva concernente le componenti fisse della retribuzione annua e le tutele normative.
Il Collegio chiarisce che un’applicazione inflessibile del parametro di equivalenza determinerebbe l’effetto distorsivo di estromettere le cooperative sociali dalle gare pubbliche nei settori in cui operano istituzionalmente, sacrificando la concorrenza e il principio del risultato. La valutazione del RUP, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o errore di fatto, si dimostra legittima qualora gli scostamenti siano marginali. Parimenti, la congruità del costo del lavoro va parametrata ai minimi retributivi del contratto collettivo applicato dall’impresa, risultando irrilevante la difformità rispetto alle stime teoriche elaborate dalla stazione appaltante sulla base di differenti contratti collettivi.
SENTENZA_1591_2026_TAR_SALERNO