(di Antonio Forte)

Il principio di pubblicità della prova orale nei concorsi e negli esami di abilitazione impone il libero ed effettivo accesso nell’aula a chiunque intenda assistervi. La chiusura delle porte d’esame, priva di adeguate misure alternative a garanzia della pubblicità della seduta, puntualmente verbalizzate dalla commissione, determina l’illegittimità delle operazioni e impone la riedizione della prova.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, con l’ordinanza cautelare n. 1066 del 9 settembre 2026, ha accolto la domanda di sospensione presentata da un candidato dichiarato non idoneo alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, svolta presso la Corte d’Appello di Milano. Il ricorso censurava lo svolgimento dell’esame a porte chiuse, in violazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 30 giugno 2025, a norma del quale la prova orale deve essere pubblica.
L’amministrazione ha tentato di giustificare la chiusura degli accessi con la necessità di garantire il raffrescamento del locale, rappresentando di aver altresì provveduto alla l’affissione di un avviso informativo in merito. Tuttavia, nell’ordinanza n. 1066/2026, il TAR Lombardia ha ribadito che la trasparenza costituisce un corollario fondamentale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e che ogni candidato vanta un interesse qualificato a presenziare agli orali altrui per verificare la correttezza dell’operato della commissione.

La Sezione Terza ha evidenziato che la formale dicitura a verbale circa la pubblicità della seduta è smentita dall’effettiva chiusura delle porte dell’aula. Le esigenze logistiche o climatiche non legittimano l’attenuazione delle garanzie partecipative ove non siano state formalizzate a verbale le specifiche modalità adottate per contemperare tali necessità con l’accesso del pubblico. In aggiunta, l’avviso asseritamente affisso è risultato privo di data e sottoscrizione, oltre che estraneo alle formalità verbalizzate.  

In applicazione di tali principi, l’ordinanza n. 1066/2026 del TAR Lombardia ha sospeso il verbale impugnato, disponendo la rinnovazione della prova orale entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione davanti a una diversa sottocommissione insediata presso la Corte d’Appello di Milano.

ORDINANZA_1066_2026_TAR LOMBARDIA