(di Antonio Forte)
La mancata pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice e delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità integra una mera irregolarità formale. Tali adempimenti pubblicitari assolvono a una funzione conoscitiva e preventiva, ma non costituiscono elementi essenziali dell’atto di nomina; pertanto, l’omissione non inficia la legittimità della procedura di gara, in assenza di un accertamento concreto ed effettivo circa la carenza dei requisiti professionali o la sussistenza di un conflitto di interessi.
Con la sentenza n. 5413 del 29 settembre 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, chiarisce la portata degli obblighi di trasparenza inerenti alla nomina delle commissioni giudicatrici nelle gare di appalto pubblico, con specifico riferimento alla disciplina del D.Lgs. 36/2023.
La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta da una Centrale Unica di Committenza per conto di un comune campano, avente a oggetto l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. La terza classificata in graduatoria ha impugnato gli atti di gara e la successiva aggiudicazione, deducendo, tra i vari motivi di ricorso, la violazione degli articoli 28 e 93 del D.Lgs. 36/2023, dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e della lex specialis, a causa della mancata pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei curricula dei commissari e delle relative dichiarazioni sull’insussistenza di cause ostative. Secondo la tesi della ricorrente, tale omissione avrebbe precluso la verifica delle competenze professionali dei membri del collegio valutatore e del rispetto della normativa in materia di conflitto di interessi, determinando l’invalidità dell’intera procedura.
Il TAR Campania ha respinto la doglianza, confermando l’orientamento giurisprudenziale prevalente. I giudici partenopei hanno evidenziato che la pubblicazione dei curricula e delle dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità risponde a un obbligo di trasparenza volto a garantire il controllo diffuso e la conoscibilità preventiva dell’operato amministrativo. Tuttavia, tale formalità pubblicitaria non assurge a requisito di validità o di efficacia dell’atto di nomina della commissione. La legittimità della composizione dell’organo straordinario di valutazione resta ancorata all’effettivo e sostanziale possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, ovvero l’adeguata competenza professionale nello specifico settore oggetto di gara e l’assenza reale di situazioni di conflitto o incompatibilità.
Di conseguenza, l’invalidità della gara non può derivare dall’omesso adempimento formale delle prescrizioni sulla trasparenza, occorrendo la prova concreta della sussistenza di una causa ostativa o dell’incompetenza dei commissari. In difetto di una contestazione mirata ed idonea a dimostrare un vizio sostanziale nella qualificazione dei componenti, la sola mancata pubblicazione rileva quale mera irregolarità amministrativa, inidonea a travolgere gli atti di gara e la finale aggiudicazione.
SENTENZA_5413_2026_TAR_CAMPANIA