(di Antonio Forte)
Nel passaggio di personale per mobilità volontaria, al lavoratore si applica il contratto collettivo vigente presso l’amministrazione cessionaria. La conservazione del trattamento economico in godimento non attribuisce al dipendente il diritto alla prosecuzione dell’erogazione di singole indennità della contrattazione integrativa del cedente, vertendosi in tema di irretroattività e mancata ultrattività della disciplina negoziale d’origine, salvo il mero computo nell’assegno ad personam riassorbibile per evitare mutamenti in peius del livello retributivo raggiunto.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 2388 del 4 febbraio 2026, si è pronunciata sulla complessa questione del trattamento retributivo spettante al personale della Pubblica Amministrazione trasferito a seguito di mobilità o passaggio di competenze tra enti. Il caso trae origine dal ricorso promosso da una dipendente passata dai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale pretendeva la prosecuzione dell’erogazione dell’indennità di specificità organizzativa prevista dal contratto collettivo integrativo dell’amministrazione d’origine.
La Suprema Corte, confermando la decisione di secondo grado, ha rigettato le pretese della lavoratrice tracciando una netta distinzione tra due differenti tutele. Da un lato figura la salvaguardia contro il divieto di reformatio in peius, la quale garantisce la continuità del livello economico-retributivo globale raggiunto al momento del trasferimento. Tale garanzia si attua mediante il raffronto tra la retribuzione percepita prima e dopo il passaggio, con l’eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile dai successivi incrementi stipendiali per colmare l’eventuale differenziale negativo. Dall’altro lato si colloca la pretesa, ritenuta del tutto infondata, di pretendere l’applicazione ultraattiva della contrattazione collettiva integrativa del cedente, continuando a percepire singole voci stipendiali e indennità specifiche dell’ente di provenienza a prescindere dal confronto comparativo con il trattamento previsto dal cessionario.
I giudici di legittimità hanno ribadito che, in virtù del rinvio operato dall’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 all’art. 2112 cod. civ., al dipendente trasferito si applica immediatamente il contratto collettivo in vigore presso l’amministrazione di destinazione. L’ultrattività della contrattazione d’origine è limitata alla sola ipotesi in cui il cessionario sia del tutto privo di contrattazione collettiva, evenienza strutturalmente esclusa nel pubblico impiego contrattualizzato. Pertanto, le clausole che prevedono la conservazione dello stato economico non inteso come cristallizzazione del regime d’origine, ma come tutela del valore retributivo complessivo, non consentono il cumulo di indennità specifiche dell’ente d’origine con la nuova retribuzione.
Una riflessione: è davvero giusto questo sistema? Può ritenersi equo e opportuno riconoscere a due lavoratori che svolgono identiche prestazioni e mansioni presso la medesima amministrazione, magari all’interno dello stesso ufficio, due trattamenti economici differenti in busta paga sol perchè uno dei due proviene da un altro ente e l’altro no? Non si configura, in tal modo, una palese, ingiusta e, azzarderei, odiosa forma di disparità trattamento? A parere di chi scrive, il principio del divieto di reformatio in peius, che in generale andrebbe sensibilmente ridimensionato, non dovrebbe trovare applicazione nelle ipotesi di trasferimento avvenuto su base volontaria, essendo intervenuta un’accettazione formale delle condizioni contrattuali da parte del dipendente, bensì solo ed esclusivamente nei casi di mobilità obbligatoria. Ma siamo in Italia, dove un contratto è per sempre.