(di Antonio Forte)
Il reiterato conferimento di incarichi esterni per mansioni ordinarie, attuato tramite lo schermo formale dell’appalto di servizi e in assenza dei requisiti stabiliti dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, configura responsabilità amministrativa per danno erariale a titolo di dolo eventuale. Qualora l’inutilità della spesa non sia integralmente provata, la quantificazione del pregiudizio patrimoniale può essere determinata dal giudice contabile in via equitativa.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, con la sentenza n. 167/2025 del 10 novembre 2025, si è pronunciata sul giudizio di responsabilità nei confronti del Sindaco pro tempore di un Comune, il quale ricopriva altresì l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria. Oggetto del contendere è l’affidamento di 12 incarichi trimestrali consecutivi a un’impresa individuale per il supporto all’elaborazione dati in materia contabile.
L’organo giudicante ha ribadito che la facoltà di conferire collaborazioni a soggetti esterni rappresenta un’opzione operativa di carattere eccezionale, soggetta a rigorosi vincoli legali posti a presidio dell’autosufficienza organizzativa e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Nel caso di specie, la sentenza n. 167/2025 ha evidenziato la patente violazione sia dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, sia dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000. Le prestazioni affidate difettavano del carattere di alta specializzazione e straordinarietà, risolvendosi nel supporto ordinario all’unico funzionario di ragioneria e nel disimpegno di mansioni di segreteria e protocollo. Erano inoltre omessi sia il preventivo accertamento circa l’impossibilità di utilizzare il personale interno, sia il rispetto del divieto tassativo di proroga o rinnovo degli incarichi.
Sotto il profilo dell’elemento psicologico, la sentenza n. 167/2025 ha qualificato la condotta dell’amministratore a titolo di dolo eventuale. L’utilizzo reiterato di espedienti formali, quali la fittizia qualificazione del rapporto come appalto di servizi — pur in totale assenza di rischio d’impresa e di un’organizzazione imprenditoriale ex art. 1655 c.c. — unitamente all’adozione di determine fotocopia prive di riferimenti agli affidamenti precedenti, dimostra la consapevole volontà di eludere le norme vincolanti, accettando il rischio di arrecare un danno finanziario all’ente.
In ordine al quantum da risarcire, la Sezione Lombardia ha chiarito che l’inosservanza dei presupposti normativi fonda una presunzione di disutilità della spesa, la cui portata deve tuttavia raccordarsi con il riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c. Non essendo stata pienamente dimostrata dalla Procura la presenza costante in organico di personale idoneo a svolgere le medesime mansioni per l’intero quadriennio, la Corte dei Conti ha escluso la totale inutilità della prestazione resa, riducendo equitativamente il danno risarcibile al 50% dei compensi corrisposti non prescritti, per un ammontare pari a euro 23.973,50.
SENTENZA 167_2025_CORTE DEI CONTI LOMBARDIA