(di Antonio Forte)

Il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori locali è norma di stretta interpretazione e richiede la sussistenza di un nesso causale e di strumentalità diretta tra le funzioni istituzionali esercitate e i fatti oggetto di imputazione penale. Il beneficio non spetta qualora le condotte contestate, pur attinenti al clima di scontro politico locale, costituiscano semplici manifestazioni di protesta politica e non esplicazione dei doveri d’ufficio o di compiti istituzionali.

La controversia risolta dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 208/2025 del 4 luglio 2025, origina dalla Deliberazione di Giunta n. 197 del 30 dicembre 2019 con cui un comune siciliano ha riconosciuto e liquidato il rimborso delle spese legali per 15.000 euro in favore di un ex consigliere comunale. L’amministratore era stato assolto nel procedimento penale n. 9878/99 R.G.N.R. dall’imputazione per i reati di invasione di edifici ed interruzione di pubblico servizio, relativi all’occupazione dell’ufficio del segretario comunale per protestare contro lo spostamento dell’aula consiliare.

L’analisi svolta nella sentenza n. 208/2025 richiama il quadro normativo di riferimento, fondato sull’art. 39 della legge regionale n. 145/1980 e sull’art. 24 della legge regionale n. 30/2000 (nonché sui principi generali dell’art. 86, comma 5, del TUOEL). Tali disposizioni condizionano l’ammissibilità dell’esborso non solo all’assoluzione definitiva e all’assenza di conflitto di interessi, ma soprattutto al rigoroso accertamento del nesso di consequenzialità e strumentalità tra l’adempimento dei doveri d’ufficio e le condotte ascritte. Il rimborso costituisce, invero, un meccanismo volto a imputare all’ente pubblico le conseguenze dell’operato di chi agisce per suo conto, operante solo ove il soggetto non potesse assolvere i propri compiti se non tenendo quella specifica condotta.

Il Collegio contabile ha riscontrato che l’occupazione materiale dei locali comunali, per quanto inserita in un contesto di contrapposizione fra gruppi consiliari, rientra nell’alveo della protesta politica e non rappresenta in alcun modo l’esercizio delle attribuzioni istituzionali del consigliere. Tale difetto di connessione era peraltro già stato sancito in sede civile con la sentenza n. 233/2013 del Tribunale di Palermo, che aveva rigettato la domanda di garanzia azionata dall’amministratore.

L’adozione della delibera di liquidazione in presenza di un giudicato civile sfavorevole e dell’assenza dei presupposti di legge integra un danno erariale. Accertata la cessazione della materia del contendere per un amministratore che ha rifuso la propria quota, la Corte ha condannato l’altra componente della Giunta per colpa grave, qualificata come macroscopica inosservanza dei doveri di diligenza nell’approvazione della proposta.

L’incrollabile propensione al rimborso “della qualunque” continua a mietere vittime. E questo anche a fronte, come nel caso di specie, di certezze e di evidenze sancite da un giudicato civile.

SENTENZA_208_2025_CORTE DEI CONTI