(di Antonio Forte)
L’intervenuta inoppugnabilità di precedenti provvedimenti di proroga tecnica non preclude la contestazione del successivo atto di proroga, costitutivo di una rinnovata ed autonoma determinazione autoritativa. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative alla proroga disposta oltre i limiti contrattualmente previsti e dopo la scadenza del rapporto, configurandosi l’atto come esercizio di potere pubblicistico d’affidamento e non come mera esecuzione contrattuale.
Arriva una nuova pronuncia sulla proroga tecnica. Stavolta è la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7023 del 23 settembre 2026, che si è pronunciata in merito alla natura giuridica e al regime di impugnabilità della proroga tecnica negli appalti pubblici, riformando la decisione di primo grado del TAR Lazio (Sezione staccata di Latina, n. 155/2025). La vicenda trae origine dall’impugnazione proposta da un operatore economico avverso la determinazione dirigenziale del Comune di Frosinone n. 3510 del 14 ottobre 2024, recante l’ottava proroga di seguito del servizio di igiene urbana, unitamente alla nota recante la decurtazione del canone per ammortamenti. Il giudice di prime cure aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di interesse, ritenendo inoppugnabile l’atto in virtù della mancata contestazione delle precedenti sette proroghe, e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, qualificando le pretese economiche in termini di diritti soggettivi.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato tale impostazione, statuendo anzitutto che ogni provvedimento di proroga tecnica, pur ponendosi in sequenza con i precedenti, possiede natura di atto amministrativo autoritativo autonomo, fondato su un’istruttoria propria. Di conseguenza, la prestata acquiescenza ai pregressi atti di proroga non integra alcuna inammissibilità per difetto di interesse rispetto al nuovo provvedimento. Inoltre, il Collegio ha evidenziato come l’ulteriore estensione sia disposta oltre il termine annuale massimo previsto dalla lex specialis di gara per la prosecuzione dell’efficacia contrattuale, radicando l’interesse ad agire dell’appaltatore.
In ordine alla giurisdizione, applicando il principio tempus regit actum e richiamando la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023, la pronuncia chiarisce che la prosecuzione dell’esecuzione non poteva ritenersi dovuta a titolo contrattuale ex art. 120, comma 10, trattandosi di fattispecie ampiamente successiva alla scadenza del contratto originario. Il provvedimento adottato dalla stazione appaltante deve pertanto qualificarsi o come esercizio del potere autoritativo di proroga tecnica ex art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023, oppure come una determina volta alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara. In entrambe le ipotesi, venendo in rilievo l’esercizio di poteri pubblicistici inerenti alla fase di scelta del contraente o al rinnovo del vincolo autoritativo, la giurisdizione spetta inderogabilmente al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e rinviato la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Ancora una volta la proroga tecnica è al centro di dispute, controversie, polemiche e ricorsi, derivanti da usi impropri e illegittimi dell’istituto, che ne sviliscono (anzi, ne mortificano) la natura eccezionale e straordinaria che gli è propria. Accertata ormai l’atavica inidoneità di troppe pubbliche amministrazioni a fare un uso ortodosso della facoltà di cui all’art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, anche a causa dell’incapacità cronica di programmare gli affidamenti, sarebbe auspicabile espungere definitivamente dal prossimo codice tale previsione, così da escludere a monte, e senza deroghe, gli abusi a cui ancora oggi assistiamo.
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SENTENZA_7023_2026_CONSIGLIO DI STATO