Il dipendente pubblico che svolga in modo abituale e professionale un’attività imprenditoriale commerciale, incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, risponde del danno conseguente alla violazione del dovere di esclusività. La natura formalmente agricola dell’impresa non rileva quando l’attività concretamente esercitata presenti struttura, organizzazione e prevalente finalità commerciale.

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 140/2026

La vicenda riguarda una docente che, tra il 2016 e il 2024, aveva mantenuto la titolarità di un’impresa formalmente agricola, ma in concreto strutturata come attività di agriturismo, ristorazione e ospitalità, con organizzazione complessa e fino a quindici dipendenti. La Procura aveva chiesto oltre 544 mila euro; la Corte ha pronunciato condanna per 270.235,20 euro.

Il passaggio più interessante è metodologico: non conta l’etichetta dell’attività, ma la sua sostanza economica. La coltivazione del fondo può essere compatibile con il pubblico impiego quando rimane marginale, familiare e priva di carattere commerciale; diventa invece incompatibile quando assume i caratteri della professionalità, abitualità e organizzazione d’impresa.

Ma il vero punto di frizione è un altro. Le Sezioni Riunite, con la n. 1/2025/QM, hanno limitato il riversamento ex art. 53, commi 7 e 7-bis, alle incompatibilità relative. La Lombardia sceglie consapevolmente di mantenere il proprio indirizzo anche per le attività assolutamente incompatibili, ritenendo irragionevole consentire al dipendente di trattenere i proventi dell’attività vietata. La questione, non a caso, è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Riunite.

Significativo anche l’esame della colpa grave nella nuova formulazione legislativa: escluso il dolo, la Corte ravvisa una violazione manifesta di norme ritenute chiare, protratta per otto anni.

Sul piano operativo, la sentenza lancia un messaggio netto a dirigenti e dipendenti pubblici: le incompatibilità vanno valutate sulla concreta attività svolta, non sulla qualificazione formale dichiarata. Per le amministrazioni diventa essenziale verificare tempestivamente attività extraistituzionali, visure camerali e assetti societari.

La novità più rilevante, però, resta sistemica: il rapporto tra incompatibilità assoluta e obbligo di riversamento è ancora aperto. Ed è proprio qui che la sentenza n. 140/2026 promette di avere un seguito ben oltre il caso deciso.

Nicola Pepe Avvocato Contabilista