(di Antonio Forte)
L’esclusione dell’operatore economico per omessa dichiarazione dei pregiudizi penali di un presunto amministratore di fatto richiede la prova rigorosa degli elementi sintomatici di gestione ex art. 2475 c.c. In mancanza di evidenze sui poteri gestori esercitati, la stazione appaltante non può svolgere indagini esplorative.
La sentenza del TAR Campania, Sezione Prima, 16 settembre 2026, n. 05237 declina i presupposti probatori e sostanziali per qualificare e identificare la figura dell’amministratore di fatto nelle procedure di gara. La controversia deriva dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto di lavori per la messa in sicurezza del territorio, in cui la seconda in graduatoria ha dedotto la mancata esclusione della concorrente, poi risultata vincitrice, per non aver dichiarato un procedimento penale a carico di un ipotetico amministratore di fatto. Nel respingere la censura, il giudice amministrativo chiarisce che l’onere della prova grava interamente sul ricorrente ex art. 64, comma 1, del codice del processo amministrativo. L’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto non può fondarsi su generiche presunzioni, ma impone la dimostrazione di precisi elementi sintomatici di gestione. Occorre accertare che il soggetto si sia inserito concretamente ed organicamente nell’amministrazione dell’ente, esercitando le prerogative degli organi direttivi prescritte dagli articoli 2381 e 2475 del codice civile. Tali indici si manifestano nel compimento sistematico delle operazioni necessarie all’attuazione dell’oggetto sociale, nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili o nella cura dei piani strategici e finanziari. Assenti riscontri documentali sull’effettivo svolgimento di dette funzioni, la stazione appaltante non è tenuta né tantomeno autorizzata a condurre accertamenti esplorativi disancorati dalle risultanze formali. L’alienazione delle quote, la revoca delle procure e la rimozione dagli incarichi tecnici, unitamente all’adozione di misure di self cleaning, escludono la permanenza del ruolo gestorio.
SENTENZA_05237_2026_TAR CAMPANIA