(di Antonio Forte)

Il principio generale di proporzionalità del trattamento economico del dipendente a tempo parziale si applica inderogabilmente alla retribuzione di posizione spettante all’incaricato di Elevata Qualificazione. L’ente locale non può derogare all’automatismo del riproporzionamento percentuale del valore economico dell’indennità di posizione correlato all’orario di lavoro ridotto, prescindendo sia da valutazioni positive costanti sia dalla complessità o dalla responsabilità della struttura diretta.

L’ARAN, con l’orientamento applicativo id: 39101, affronta la questione concernente la legittimità della deroga al principio di proporzionalità nella determinazione della retribuzione di posizione per un dipendente titolare di incarico di Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo parziale al cinquanta per cento.

L’agenzia ribadisce preliminarmente la netta distinzione tra le due componenti del trattamento accessorio legate all’incarico, vale a dire la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. La prima compensa la graduazione dell’incarico in ragione della complessità organizzativa e della responsabilità della struttura diretta, mentre la seconda premia il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e la qualità della prestazione svolta. La disciplina contrattuale e normativa del lavoro a tempo parziale sancisce il principio del riproporzionamento del trattamento economico in misura corrispondente alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tale meccanismo proporzionale si applica indistintamente alla retribuzione tabellare e a tutte le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, inclusa la retribuzione di posizione attribuita al personale di Elevata Qualificazione. L’ARAN esclude in modo categorico che l’amministrazione possa superare il ridimensionamento matematico della retribuzione di posizione facendo leva sullo storico delle valutazioni individuali positive ottenute dal dipendente nel corso degli anni. La valutazione eccellente o la continuità dei risultati raggiunti rileva infatti esclusivamente ai fini del calcolo e della liquidazione della retribuzione di risultato, il cui ammontare effettivo è erogato a consuntivo in base al sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente. Il valore della retribuzione di posizione, determinato a monte tramite il processo di pesatura dell’incarico, deve invece subire la riduzione automatica in proporzione alla percentuale di part-time stabilita nel contratto individuale. Permettere un’eccezione all’automatismo riduttivo per la posizione configurerebbe un’illegittima alterazione della struttura retributiva definita dalla contrattazione collettiva di comparto.

Una riflessione resta d’obbligo: le responsabilità connesse ad un incarico devono necessariamente essere commisurate al mero regime orario? Le responsabilità si dimezzano in base al numero di ore di servizio stabilite contrattualmente o restano sempre della medesima portata? Sarebbe quantomai opportuno ed auspicabile rivedere le disposizioni normative e contrattuali in materia.

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