(di Antonio Forte)

La presidenza di commissioni di concorso o per progressioni verticali affidata al Segretario Generale, pur ricoprendo il ruolo di RPCT, non costituisce causa di inconferibilità o incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013, ma richiede una rigorosa e concreta valutazione in ordine al conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Sussiste una forte raccomandazione a evitare la commistione tra funzioni gestionali concorsuali e compiti di prevenzione e controllo della corruzione; qualora motivi organizzativi impediscano la separazione dei ruoli, l’ente deve rafforzare le cautele procedimentali previa dichiarazione di assenza di conflitti e formale astensione in presenza di rapporti personali o lavorativi qualificati.

Il parere reso dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con nota del 15 settembre 2026 (fasc. URAV n. 4426/2026) affronta la legittimità della nomina del Segretario Generale, contestualmente incaricato delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a Presidente della commissione giudicatrice in concorsi per l’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni e progressioni verticali.

Sotto il profilo normativo, la sovrapposizione tra l’incarico di RPCT e la presidenza delle commissioni giudicatrici non configura alcuna causa ostativa di inconferibilità o incompatibilità tipizzata dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. La fattispecie trova anzitutto disciplina nell’art. 101 del CCNL Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, che sancisce la compatibilità ordinaria tra i ruoli, fatti salvi i generali casi di conflitto di interessi.

L’analisi dell’ANAC evidenzia la potenziale criticità del cumulo di ruoli rispetto al principio di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dagli articoli 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. La nozione di conflitto di interessi deve essere intesa in senso ampio, operando anche laddove ricorrano gravi ragioni di convenienza destinate a minare l’immagine di neutralità della pubblica amministrazione. Nei concorsi interni ed esterni, la pregressa e costante collaborazione lavorativa o l’esistenza di sodalizi professionali intensi tra il Segretario e i candidati impone l’obbligo di astensione al fine di non alterare la par condicio.

L’Autorità raccomanda in via prioritaria di modificare i regolamenti d’organizzazione locali per escludere l’attribuzione di incarichi di gara o concorso al RPCT, evitando l’ipotesi in cui l’organo di controllo coincida con il soggetto controllato. La separazione formale delle funzioni — garantita nei casi in cui l’approvazione di bandi e graduatorie competa a un diverso dirigente — non elimina del tutto il rischio di interferenze, considerato il ruolo determinante del Presidente di commissione.

Nel caso in cui vincoli organizzativi rendano ineludibile l’affidamento della presidenza al Segretario Generale, l’amministrazione è tenuta ad adottare un modello procedimentale rafforzato. Tale assetto richiede una verifica preventiva e documentata sull’assenza di conflitti e l’obbligo in capo al Segretario di rilasciare, prima dell’inizio delle operazioni concorsuali, una dichiarazione formale attestante l’assenza di posizioni di conflitto anche solo potenziale, attivando la tempestiva sostituzione in ipotesi contraria.

Parere anticorruzione del 15 settembre 2026 – fasc.4426.2026