(di Antonio Forte)

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, i periodi di congedo di maternità, paternità e congedo parentale spettano interamente e non sono soggetti a riproporzionamento in ragione della ridotta prestazione lavorativa, mentre i riposi giornalieri per maternità competono per intero ma esclusivamente in relazione alle giornate di effettiva attività lavorativa concordate nel contratto.

La corretta gestione degli istituti a tutela della genitorialità nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale rappresenta un tema rilevante e complesso per la gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni. L’Orientamento Applicativo ARAN ID 39099 del 23 settembre 2026 chiarisce le modalità di applicazione della disciplina inerente ai congedi di maternità, paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per i dipendenti del comparto Funzioni Locali titolari di un contratto part-time verticale o misto. Il chiarimento trae origine dall’esegesi dell’articolo 55, comma 9-bis, del CCNL Comparto Funzioni Locali del triennio 2022-2024, il quale disciplina in dettaglio il trattamento economico e normativo del personale in regime di orario ridotto. Il quesito fondamentale riguarda la possibilità di effettuare un riproporzionamento dei periodi spettanti per l’assistenza e la tutela della prole in presenza di un’articolazione della prestazione lavorativa concentrata solo su alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno. Nell’esaminare la normativa contrattuale vigente e il quadro normativo di riferimento delineato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 numero 151, l’ARAN evidenzia una marcata distinzione tra i congedi di natura continuativa e i permessi ad assetto orario o giornaliero. Per quanto concerne i periodi di congedo di maternità, di paternità e il congedo parentale, la formulazione del citato articolo 55, comma 9-bis, del CCNL di comparto non prevede alcuna riduzione della durata complessiva dell’istituto in relazione alla modulazione verticale dell’orario di lavoro. Ne consegue che il dipendente mantiene il diritto a fruire dell’intero periodo di astensione previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, indipendentemente dal fatto che l’assenza ricada in periodi nei quali la prestazione lavorativa non sia teoricamente programmata. Diversa è la regola stabilita per i riposi giornalieri per maternità, comunemente definiti permessi per allattamento. Ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 55, comma 9-bis, del CCNL Funzioni Locali, tali riposi spettano per intero, ma esclusivamente per i periodi o per le giornate coincidenti con quelli di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. In questo caso la fruizione dell’istituto presuppone la sussistenza dell’obbligo della prestazione nella singola giornata, escludendone la fruibilità nei giorni di pausa contrattuale previsti dall’articolazione verticale. L’orientamento della Parere ARAN ID 39099 del 23 settembre 2026 garantisce così la piena tutela costituzionale della genitorialità, assicurando l’integrità dei congedi fondamentali e modulando i permessi orari secondo la reale presenza in servizio.