(di Antonio Forte)
Nel giudizio di equivalenza delle tutele ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023, la garanzia della parità di trattamento economico tra il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante e quello differente applicato dall’offerente deve rinvenirsi esclusivamente all’interno delle clausole del CCNL di settore. È illegittima la valutazione di equivalenza formulata considerando un superminimo non assorbibile promesso dall’impresa con dichiarazione unilaterale, poiché la tutela retributiva deve scaturire dalla contrattazione collettiva e dal diretto coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, senza poter dipendere da impegni negoziali extra-contrattuali.
La pronuncia della Sezione Settima del Consiglio di Stato, sentenza n. 6874/2026, si inserisce nel dibattito relativo alle garanzie sociali negli appalti pubblici, confermando l’annullamento dell’aggiudicazione disposta dall’Università degli Studi di Bologna in favore di un operatore economico per l’affidamento quadriennale dei servizi di manutenzione integrata degli immobili dell’Ateneo.
La gara prevedeva l’applicazione del CCNL Edilizia. L’aggiudicataria ha invece dichiarato l’applicazione del CCNL Metalmeccanica, assumendo formalmente l’impegno di pareggiare il minor trattamento economico tramite l’erogazione ai lavoratori di un superminimo ad personam, fisso, continuativo e non assorbibile per l’intera durata dell’appalto. Il giudice di prime cure, adito dal secondo classificato, ha accolto il ricorso statuendo l’insufficienza di tale misura integrativa ad assicurare l’equivalenza richiesta dalla lex specialis e dalla legge.
Il Consiglio di Stato, nel respingere gli appelli principale e incidentale, ha chiarito che il perimetro della verifica ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023 richiede che le medesime tutele economiche e normative siano proprie del contratto collettivo applicato dall’operatore. La ratio della disposizione mira a bilanciare la libertà di organizzazione datoria ex art. 41 della Costituzione con il contrasto al dumping sociale. Di conseguenza, la verifica della parità di tutela si fonda sull’assetto di garanzie tipizzato dai contratti collettivi stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, non già sulle concessioni retributive disposte motu proprio dal singolo datore di lavoro.
L’impegno unilaterale a corrispondere un superminimo ad personam, per quanto formalizzato nell’offerta, difetta del consenso delle organizzazioni sindacali e non garantisce ex ante un quadro normativo certo ed esigibile dai lavoratori. Nemmeno la prospettata qualificazione di tale obbligo in termini di contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c. consente di superare l’ostacolo: la revocabilità dell’atto e la mancanza di una preventiva e idonea disciplina procedurale sui poteri sostitutivi e di controllo della stazione appaltante non assicurano la necessaria vincolatività. Il Collegio ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea o per un incidente di costituzionalità, rilevando la piena compatibilità dell’assetto normativo nazionale con i principi di concorrenza, proporzionalità e tutela dei lavoratori sanciti dal diritto unionale.