(di Antonio Forte)

La disciplina dei requisiti di idoneità psicofisica per l’accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione deve rispettare il principio di proporzionalità ed essere strettamente correlata alle concrete mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere, cosicché risulta illegittima la clausola del bando che impone i più severi parametri previsti per il personale operativo ai candidati destinati a profili di supporto tecnico-amministrativo.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, con la sentenza n. 14540/2026 pubblicata il 1° settembre 2026 (R.G. n. 6884/2025), ha accolto il ricorso di un candidato escluso da una procedura selettiva per l’assunzione di operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa della riscontrata presenza di varici all’arto inferiore. L’esclusione era stata disposta dall’Amministrazione in applicazione dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, recante i requisiti d’idoneità per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, anziché dell’articolo 2 del medesimo decreto, relativo ai ruoli tecnico-professionali.

Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’articolo 70 del d.lgs. n. 217/2005, il personale con la qualifica di operatore effettua funzioni basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, riconducibili alle ordinarie attività d’ufficio e di supporto burocratico della PA, prive delle peculiarità che giustificano la pretesa di requisiti di prestanza fisica prescritti per le mansioni strettamente operative di cui all’articolo 4 del medesimo decreto. Tale impostazione trova solido ancoraggio nel diritto dell’Unione Europea e, in particolare, nella Direttiva n. 2000/78/CE che, pur consentendo deroghe per i servizi di soccorso, ne subordina la legittimità al rispetto dell’obiettivo di salvaguardare la funzionalità del servizio in relazione alle funzioni effettivamente esercitate.

Inoltre, la stessa normativa primaria di riordino di cui all’articolo 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 impone di valutare i candidati alle qualifiche di operatore ai sensi dell’articolo 2 del d.m. n. 166/2019. L’estensione pattizia o regolamentare di requisiti fisici più restrittivi viola il principio di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001, dovendo le condizioni di partecipazione essere costantemente parametrate sullo specifico profilo professionale ricercato. Per tali ragioni, il TAR Lazio ha annullato sia il provvedimento d’esclusione sia la lex specialis nella parte in cui richiedeva la verifica dei requisiti operativi, confermando la necessità che l’idoneità psicofisica sia rivalutata esclusivamente alla luce dei parametri previsti per i ruoli tecnico-professionali.

SENTENZA_14540_2026_TAR LAZIO