(di Antonio Forte)
L’appartenenza dei commissari di gara alle amministrazioni beneficiarie del servizio non configura di per sé alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 16 e 93 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Codice, la minaccia all’imparzialità deve essere provata da chi la invoca mediante presupposti specifici, documentati e riferiti a interessi effettivi, non bastando la mera qualifica di dipendente dell’ente del quale si soddisfano le esigenze operative.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), 31 luglio 2026, n. 4012, interviene sulla portata applicativa della disciplina del conflitto di interessi nelle gare di appalto delineate dal Codice dei contratti pubblici. La vertenza nasce dal ricorso proposto da un operatore economico avverso l’esclusione da una gara aziendale per la fornitura del servizio di sanificazione e prevenzione della legionellosi. Tra le censure sollevate, l’impresa ricorrente deduceva la sussistenza di un presunto conflitto di interessi in capo ai componenti della commissione giudicatrice, sul presupposto che la loro appartenenza organica agli enti sanitari beneficiari del servizio ne avesse condizionato l’imparzialità valutativa.
Il TAR Lombardia, n. 4012 del 2026, nel respingere il ricorso, ha offerto una rigorosa ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023 definisce il conflitto di interessi ancorandolo alla presenza di un interesse finanziario, economico o personale idoneo a minacciare l’indipendenza funzionale del soggetto agente. Tuttavia, il comma 2 della medesima disposizione stabilisce che, in coerenza con il principio della fiducia e con l’esigenza di preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, chi deduce il conflitto ha l’onere di fornirne prova concreta ed effettiva. Non sono ammesse contestazioni generiche o fondate su meri sospetti: la lesione dell’imparzialità deve emergere da presupposti specifici e documentati.
Sulla base di tali argomentazioni, la pronuncia n. 4012/2026 chiarisce che la presenza in commissione di dipendenti delle amministrazioni beneficiarie non manifesta alcuna patologia procedimentale. L’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 esprime, al contrario, un chiaro favor per la nomina di commissari interni, la cui competenza sulle esigenze operative dell’ente assicura valutazioni adeguate e calate nel contesto reale dell’affidamento.
Pertanto, in assenza di un interesse privato personale e concorrente, da dimostrarsi adeguatamente, la qualità di dipendente pubblico dell’amministrazione utente costituisce fisiologica attuazione del dettato normativo e non indice di parzialità.
SENTENZA_4012_2026_TAR_LOMBARDIA
Antonio Forte – Segretario comunale