(di Antonio Forte)
Le violazioni fiscali non definitivamente accertate di importo superiore alle soglie dell’Allegato II.10 costituiscono causa di esclusione non automatica fondata sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante. L’omessa comunicazione delle violazioni fiscali non definitivamente accertate di importo superiore alle soglie dell’Allegato II.10 configura un grave illecito professionale, giacché, in forza del principio di autoresponsabilità vigente nei contratti pubblici, non occorre un preordinato intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa contraria alla diligenza professionale esigibile dall’operatore economico.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 678/2026 ha chiarito la natura e i confini applicativi delle cause di esclusione non automatiche inerenti le irregolarità tributarie e la resa delle dichiarazioni di gara.
Il caso di specie trae origine dall’impugnazione del provvedimento di esclusione adottato da ANAS s.p.a. nei confronti di una società qualificata che aveva taciuto l’esistenza di un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate. L’operatore economico riteneva che la fattispecie fosse stata erroneamente degradata dalla stazione appaltante a un automatismo espulsivo e che, difettando dell’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, non potesse essere considerata ai fini della imputazione del grave illecito professionale.
I giudici di Palazzo Spada hanno disatteso le prospettazioni difensive, ricostruendo preliminarmente la disciplina di cui agli articoli 94, comma 6, e 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. Con riferimento alle violazioni gravi non definitivamente accertate, la valutazione rimessa alla stazione appaltante non integra un’espressione di mero arbitrio, bensì l’esercizio di una discrezionalità tecnica volta a verificare il concreto superamento delle soglie previste dall’Allegato II.10 in rapporto al valore dell’affidamento. Accertata la sussistenza dei presupposti quantitativi e qualitativi, la determinazione espulsiva assume carattere vincolato.
Sotto il profilo dichiarativo, la decisione ribadisce la portata precettiva dell’articolo 96, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, il quale impone al concorrente di rappresentare tempestivamente tutti i fatti e i provvedimenti idonei a incidere sul possesso dei requisiti generali. La violazione di tale dovere informativo rileva ai sensi dell’articolo 98, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023 quale fornitura di informazioni false o fuorvianti.
Pertanto, in linea con il principio di autoresponsabilità vigente nel peculiare settore delle commesse pubbliche, non rileva uno specifico intento fraudolento, essendo sufficiente una condotta colposa, come tale non in linea con i dettami della diligenza professionale che è lecito attendersi da qualunque operatore economico. La consapevolezza della pendenza tributaria, unita alla dichiarazione di insussistenza di motivi escludenti, altera la trasparenza del confronto concorrenziale e compromette il rapporto fiduciario con l’amministrazione, legittimando sia la misura espulsiva sia la conseguente segnalazione all’ANAC.
SENTENZA_6417_2026_Consiglio_di_Stato
Antonio Forte – Segretario comunale