(di Antonio Forte)
L’omessa impugnazione della graduatoria finale di merito determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione o di mancata ammissione alle successive prove concorsuali. L’eventuale annullamento del provvedimento intermedio impugnato non potrebbe infatti produrre alcuna utilità concreta per il candidato, poiché la graduatoria definitiva, non contestata nei termini, è divenuta inoppugnabile e non può essere incisa da una pronuncia riferita a un atto precedente della procedura.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, n. 3555/2026, pubblicata il 6 luglio 2026, affronta il tema delle conseguenze processuali derivanti dalla mancata contestazione degli atti conclusivi di una procedura selettiva a fronte dell’impugnazione di un atto endoprocedimentale. Il giudizio trae origine dal ricorso proposto da alcuni candidati avverso il decreto n. 0026652 del 27 maggio 2024, emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nella parte in cui fissava il punteggio minimo di trentasei punti per l’accesso alla prova scritta del concorso ordinario per dirigenti scolastici, determinando l’esclusione dei ricorrenti. Nelle more del giudizio di merito, l’amministrazione resistente ha depositato una relazione attestante l’avvenuta conclusione della procedura concorsuale, culminata con l’approvazione della graduatoria definitiva di merito e la successiva immissione in ruolo dei primi vincitori. A fronte di tale mutamento della situazione di fatto e di diritto, il Collegio ha sollevato d’ufficio l’eccezione di improcedibilità del gravame. Il TAR Lombardia, con la pronuncia in esame, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, uniformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. Il nucleo della decisione si fonda sul presupposto che la graduatoria finale non costituisce un effetto automatico e inevitabile dell’atto di esclusione, bensì il risultato di una nuova e autonoma valutazione che coinvolge posizioni di soggetti terzi. Di conseguenza, la mancata estensione del perimetro del giudizio mediante l’impugnazione della graduatoria finale tramite motivi aggiunti cristallizza la stabilità di quest’ultima. L’eventuale rimozione del provvedimento intermedio di non ammissione non determinerebbe alcuna utilità concreta per i ricorrenti, poiché il provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale, essendo ormai divenuto inoppugnabile, resterebbe intangibile e insensibile agli effetti di una sentenza demolitoria parziale. I giudici amministrativi hanno dunque ribadito che la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico e la tutela dell’affidamento dei controinteressati impongono al candidato escluso l’onere di gravare tempestivamente l’atto finale della procedura per conservare l’interesse all’annullamento degli atti presupposti.
SENTENZA_3555_2026_TAR_lombardia
Antonio Forte – Segretario comunale