di Michele M. Ippolito
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile al reato di omesso versamento del contributo al mantenimento (art. 570-bis c.p.) laddove l’inadempimento non abbia carattere di mera occasionalità, ma si sia protratto nel tempo. La condotta omissiva prolungata (nel caso di specie per oltre un anno) configura una violazione continuativa e abituale che esclude l’occasionalità della condotta e aggrava progressivamente la lesione del bene giuridico tutelato, rendendo l’istituto inapplicabile.
E’ quanto afferma, con la sentenza n. 801/2026, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata avverso la sentenza con cui il giudice di merito aveva assolto un imputato dal reato di cui all’art. 570-bis c.p. per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
L’imputato, gravato dall’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento pari a 700 euro mensili, si era reso inadempiente per tredici mensilità consecutive, limitandosi a versamenti parziali ed esigui (per un totale di 1.300 euro). Il Tribunale aveva qualificato l’inadempimento come “occasionale”, valorizzando la mancanza di precedenti specifici e l’interessamento saltuario per le visite mediche e i trasporti del figlio minorenne.
Accogliendo le doglianze del Pubblico Ministero, la Suprema Corte ha ribadito i confini dell’art. 131-bis c.p. nei reati contro l’assistenza familiare. Il delitto previsto dall’art. 570-bis c.p. si configura come fattispecie a consumazione prolungata: l’omessa corresponsione del contributo non esaurisce la carica offensiva in un singolo episodio, ma rinnova la lesione del bene giuridico a ogni mensilità saltata.
Il collegio di legittimità ha rimarcato come la causa di non punibilità esiga la rigorosa sussistenza dell’occasionalità della condotta. Un inadempimento protrattosi per oltre un anno esclude intrinsecamente il carattere episodico dell’inosservanza, concretizzando quella continuità dell’omissione che integra il requisito dell’abitualità del comportamento. La valutazione non può parcellizzarsi nella tenuità dei singoli inadempimenti, poiché la reiterazione dell’omissione aggrava progressivamente l’offesa ai mezzi di sussistenza della prole e del coniuge.
Tra l’altro, la Cassazione ha valorizzato la requisitoria della Procura Generale, evidenziando come la persistente omissione economica avesse impattato direttamente su un minore affetto da patologie del neurosviluppo, costretto ad interrompere necessarie sedute di logopedia e psicomotricità per la carenza dei fondi paterni. Tale circostanza esclude in radice la possibilità di classificare l’offesa come “particolarmente tenue”: l’inadempimento non ha travalicato solo la sfera economica, ma ha compromesso il diritto alla salute e al fondamentale sviluppo psicofisico del figlio.
L’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Torre Annunziata riafferma un principio cardine: nei reati di omesso versamento dell’assegno giudizialmente stabilito, la durata della condotta e la presenza di bisogni speciali della prole precludono inderogabilmente l’accesso al beneficio dell’esenzione da pena.