(di Antonio Forte)

La firma digitale apposta sull’intera busta telematica contenente l’offerta tecnica assicura la paternità e l’integrità delle dichiarazioni in essa racchiuse. Nelle procedure di gara gestite mediante piattaforme digitali, i vizi formali della sottoscrizione dei singoli allegati non determinano l’esclusione del concorrente, qualora non vi sia incertezza assoluta sulla provenienza sostanziale e sull’imputabilità dell’offerta all’operatore economico.  

La controversia risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza 4297/2026 nasce dall’impugnazione degli atti di una procedura per l’affidamento del servizio di trasporto secondario di pazienti infermi in ambulanza indetta da una ASL. La società ricorrente, classificatasi seconda, contestava l’offerta dell’aggiudicataria sotto molteplici profili, tra cui il difetto di sottoscrizione della dichiarazione di riservatezza e degli impegni occupazionali da parte delle imprese mandanti di un costituendo raggruppamento temporaneo. Veniva inoltre censurata l’illegittima attribuzione di un punteggio tecnico per un sistema di nebulizzazione automatica ritenuto non effettivamente offerto, oltre a pretese carenze nella verifica dell’anomalia dell’offerta economica con riguardo ai costi dei servizi migliorativi, del personale e del leasing dei mezzi.  

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del giudice di prime cure respingendo l’appello. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il rapporto oggettivamente inscindibile tra il contenente, rappresentato dalla busta telematica, e il contenuto, costituito dai singoli allegati, comporta l’automatica estensione della garanzia di paternità derivante dalla firma digitale della busta all’intera documentazione inserita. L’assunzione di responsabilità dell’operatore economico si perfeziona con la presentazione stessa dell’offerta, che genera vincoli giuridici precisi. Un’esclusione basata sulla mancanza di firme sui singoli file interni costituirebbe un formalismo rigido e sproporzionato, contrario alle finalità di massima partecipazione e concorrenzialità.  

In ordine al punteggio per il sistema di nebulizzazione, il Collegio ha convalidato la legittimità della valutazione operata dalla commissione di gara applicando il principio di equivalenza funzionale. Tale principio non è limitato ai requisiti minimi di ammissione, ma opera anche nella valutazione delle caratteristiche migliorative ai fini del punteggio tecnico, purché le soluzioni proposte ottemperino in modo equivalente ai requisiti prestazionali definiti dalla stazione appaltante. Nel caso di specie, il sistema di filtrazione offerto soddisfaceva le esigenze di abbattimento dei rischi da patogeni poste dal bando.

Il provvedimento consolida l’orientamento giurisprudenziale che subordina le forme procedurali al principio del risultato e al favor partecipationis nel nuovo codice dei contratti pubblici. L’interpretazione teleologica della lex specialis rimane dunque pienamente prevalente sulle interpretazioni meramente letterali e formalistiche.

Antonio Forte – Segretario comunale