(di Antonio Forte)
Il principio di rotazione dei contratti pubblici non trova applicazione qualora la stazione appaltante, pur qualificando la procedura come affidamento diretto, introduca surrettiziamente un meccanismo di confronto competitivo aperto al mercato, caratterizzato da avvisi pubblici, assenza di tetti numerici agli inviti, commissioni giudicatrici e criteri di aggiudicazione.
La pronuncia del Consiglio di Stato n. 4185/2026 prova a chiarire ancora una volta dove collocare la linea di demarcazione tra l’affidamento diretto e le procedure di gara.
Nel caso esaminato una stazione appaltante aveva indetto una selezione per l’affidamento di servizi di supporto tecnico e streaming video. Nonostante il formale richiamo all’istituto dell’affidamento diretto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, l’amministrazione aveva strutturato un’indagine di mercato priva di sbarramenti numerici, culminata nella valutazione comparativa dei curricula e delle offerte economiche da parte di una commissione di gara. Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’operatore uscente, ritenendo la sua partecipazione preclusa dal principio di rotazione sancito dall’articolo 49 del Codice. I giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato tale decisione, censurando l’operato del TAR per violazione dell’articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Il nucleo motivazionale della sentenza risiede nella netta demarcazione tra l’affidamento diretto procedimentalizzato e la procedura negoziata o di gara. L’acquisizione di preventivi e la consultazione di più operatori economici costituiscono una mera attività istruttoria finalizzata a motivare la scelta discrezionale del contraente, senza che l’interpello dia vita a un confronto competitivo in senso tecnico, a una graduatoria o a offerte formali. Tuttavia, se l’amministrazione sceglie di autovincolarsi predisponendo un meccanismo selettivo aperto a tutti i soggetti interessati, la natura sostanziale della procedura muta in una gara aperta al mercato. In questa specifica dimensione oggettiva, la funzione tipica della rotazione, volta a evitare il consolidamento di posizioni di vantaggio, viene meno, poiché l’apertura generalizzata garantisce la massima concorrenza. Ne consegue che l’amministrazione è obbligata a rispettare rigidamente le regole che si è data, verificando rigorosamente il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed esperienziale prescritti, la cui omissione inficia l’intera procedura.
Il provvedimento chiarisce che l’amministrazione non può utilizzare lo schermo formale dell’affidamento diretto per eludere l’applicazione delle regole di gara e i vincoli di trasparenza. Per gli operatori della pubblica amministrazione emerge una chiara cautela operativa: qualora si intenda procedere tramite affidamento diretto con previa richiesta di preventivi, è indispensabile evitare l’introduzione di elementi tipici delle procedure selettive, quali commissioni di valutazione o criteri di ponderazione dei punteggi. Se si opta per un avviso pubblico aperto, si deve essere consapevoli che il gestore uscente potrà legittimamente partecipare e rendersi aggiudicatario senza che possa essergli opposta l’esclusione automatica per rotazione.
Antonio Forte – Segretario Comunale