Di Enrica Daniela Lo Piccolo La rilevanza del Piano Assistenziale Individuale nell’erogazione dei servizi sociali. Il piano personalizzato di assistenza è lo strumento-chiave per l’efficace sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati a favore di persone in condizioni di bisogno. Il Tar Lazio – Roma, sez. II-bis, con la sentenza n. 11648 dell’11 novembre 2020 ha preso in esame il PAI, delineandolo come documento traduttivo di un vero e proprio diritto al progetto individuale per la realizzazione della piena integrazione delle persone. I giudici amministrativi, analizzando un dato normativo configurato da una legge regionale (ma analogo, nei contenuti, a quelli definiti in molti altri contesti territoriali regionali) evidenziano come nell’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali assuma centralità il piano personalizzato di assistenza, predisposto, d’intesa con il beneficiario, con il suo tutore legale o eventualmente con i suoi familiari, dal servizio sociale professionale, in collaborazione con le competenti strutture delle aziende sanitarie locali, al fine di coordinare ed integrare gli interventi, i servizi e le prestazioni del sistema integrato. Nel PAI, in particolare, sono dettagliati: a) gli obiettivi da raggiungere; b) la tipologia e l’intensità della risposta assistenziale; c) le prestazioni da erogare, prevedendone la cadenza, la continuità, l’efficacia, la durata ed il costo; d) le figure professionali coinvolte negli interventi; e) l’indicazione di un responsabile della gestione coordinata degli interventi; f) le modalità ed i parametri di valutazione degli interventi. I giudici amministrativi rilevano anche, sempre in relazione al dato normativo, che il piano personalizzato di assistenza, in presenza di bisogni complessi che richiedono l’intervento di diversi servizi ed operatori, è predisposto in base ad una valutazione multidimensionale della situazione della persona, tenendo conto della natura del bisogno, della complessità, dell’intensità e della durata dell’intervento assistenziale. Il piano personalizzato a seguito della sua predisposizione iniziale, viene inoltre successivamente migliorato ed integrato attraverso la raccolta periodica delle valutazioni degli effetti espresse dall’assistito, dai suoi familiari o da chi ne eserciti la tutela. Da tali elementi si rileva come l’assetto normativo che emerge dalle leggi statali e regionali sia chiaramente funzionale all’attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale e di rimozione degli ostacoli ad una vita libera e dignitosa di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, con configurazione della assistenza indiretta non come mero sussidio economico ma come forma alternativa rispetto all’assistenza diretta (insieme alla mista), comunque pienamente integrata nell’ambito del servizi sociali del Comune (come evidenziato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1548 del 2019). Il momento della predisposizione del piano personalizzato di assistenza è, dunque, quello in cui devono essere valutate le specifiche esigenze della persona, anche ai fini delle concrete modalità di esplicazione del servizio di assistenza personale ed, in particolare, se l’assistenza, tutelata dall’ordinamento, anche regionale, sia concretamente realizzabile tramite l’assunzione diretta di un assistente personale o debba realizzata con altre specifiche modalità o possa essere mantenuta, in relazione alla tutela della continuità di vita della persona e delle persone che la assistono, nelle modalità in cui è stata svolta in passato. In tale quadro i giudici amministrativi evidenziano l’importanza, in rapporto al PAI, della sottoscrizione da parte del destinatario dell’intervento, unitamente allo stesso piano personalizzato di assistenza, di un apposito atto di impegno predisposto dal soggetto pubblico competente, il quale deve tenere conto, tra l’altro, delle specifiche circostanze considerate nel piano personalizzato, nel rispetto della rendicontazione delle spese, del pagamento delle spese esclusivamente con mezzi tracciabili e della verifica e del controllo da parte del soggetto pubblico competente, il quale ha il pieno esercizio della vigilanza e del controllo sull’attuazione del piano personalizzato e sull’osservanza dell’atto di impegno. Simile prefigurazione conferma che l’assistenza indiretta non costituisce un mero ausilio economico, ma una forma alternativa di servizio sociale, che deve essere svolto per la realizzazione delle finalità di tutela della persona disabile. La valutazione specifica delle situazioni come presupposto necessario. La sentenza del Tar Lazio-Roma pone in evidenza anche un altro, importantissimo elemento di principio. I giudici amministrativi chiariscono infatti che il riconoscimento di una misura sociale a favore di una persona in condizione di disagio non può dipendere esclusivamente dal riscontro delle risultanze dell’ISEE (posto che la valutazione anche delle condizioni economiche è funzionale ad un corretto riconoscimento del beneficio per tutti gli aventi diritto che versano in situazioni analoghe, tenendo presente la connaturale limitatezza delle risorse finanziarie disponibili). Nello sviluppo degli interventi del servizio sociale professionale, infatti, è necessaria una ponderata considerazione dell’effettivo fabbisogno calibrato sulle specifiche situazioni individuali e senza neppure la previsione, doverosa, di adeguati parametri, non essendo dato comprendere i criteri di calcolo dell’aiuto rispetto ad un quantum determinato per ciascuna fascia solo nell’ammontare massimo. Inoltre, venendo in rilievo una richiesta di natura assistenziale l’indice ISEE del nucleo familiare, inoltre, deve essere determinato, in conformità alla disciplina di riferimento (d.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013; l. n. 89 del 26 maggio 2016), secondo i criteri stabiliti per il c.d. ISEE sociosanitario, stante anche la considerazione che i redditi di natura assistenziale, cioè le prestazioni di assistenza (accompagnamento, pensione sociale, pensione di invalidità, indennità e assegni per gli invalidi civili, ciechi, sordi, etc.) sono esenti dall’ Irpef, costituendo entrate che, difatti, non rappresentano un incremento di ricchezza bensì somme riconosciute per far fronte a situazioni di bisogno. Risultano pertanto inadeguati i processi di valutazione delle condizioni individuali dei richiedenti misure di ausilio, quando le modalità di rilevazione del fabbisogno risultino approssimative, in quanto limitate e non sviluppate nella corretta logica multidimensionale. Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Commette abuso d’ufficio il sindaco che scioglie la seduta impedendo la trattazione di una mozione che lo riguarda Le somme percepite per attività non autorizzate debbono essere riversate alla propria amministrazione al netto della ritenuta fiscale